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U 2022 67

azione di divorzio unilaterale (spese giudiziarie)

Graubünden · 2023-02-21 · Italiano GR
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disdetta del rapporto di lavoro | Personalrecht

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Impugnata è la decisione municipale del 4/5 luglio 2022. Si tratta di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La tempestività (cfr. art. 52 cpv. 1 i.c.c. art. 39 cpv. 1 lett. b LGA), nonché la forma (cfr. art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate e la legittimazione (cfr. art. 50 LGA) sono date.

E. 2 Contestata è dapprima la ricevibilità del ricorso.

E. 2.1 Il convenuto sottolinea che con la risoluzione n. F._____ sarebbero state prese due decisioni distinte: quella di soppressione della funzione di ingegnere e quella di disdetta del rapporto di lavoro. Nella misura in cui il ricorrente chiederebbe di annullare la soppressione della funzione di ingegnere comunale, il ricorso sarebbe irricevibile. Per principio potrebbero formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni dei Comuni (Verfügungen). Secondo l'art. 28 del Regolamento organico per il personale (ROP) la competenza per stabilire la pianta organica dell'amministrazione spetterebbe al Municipio. In base a dottrina e giurisprudenza la decisione di sopprimere la funzione di ingegnere comunale rappresenterebbe un provvedimento organizzativo di carattere generale e interno all'organizzazione comunale, che non esplicherebbe effetti diretti nei confronti del ricorrente e non disporrebbe direttamente dei suoi diritti o obblighi; per cui non rappresenterebbe una decisione formale impugnabile (Verfügung; cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a LGA). Inoltre l'autorità giudiziaria di ricorso non avrebbe la competenza per controllare l'adeguatezza (cfr. art. 51 LGA) di una ristrutturazione all'interno di un'unità amministrativa e nemmeno determinarne la struttura organizzativa; il comune disporrebbe di un margine discrezionale nel quale non si potrebbe interferire. L'impugnabilità sarebbe limitata alla decisione di licenziamento.

- 7 - Secondo il convenuto la richiesta del ricorrente di annullare la decisione di licenziamento ed essere reintegrato nella sua funzione sarebbe inammissibile. Il ROP e il CO non prevedrebbero un diritto alla continuazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento abusivo. L'art. 21 ROP prevedrebbe in caso di disdetta abusiva o ingiustificata unicamente un'indennità. Il licenziamento non potrebbe essere annullato ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente nella precedente o altra funzione, ma si potrebbe accertarne il carattere ingiustificato. Il ricorso nella sua totalità sarebbe irricevibile.

E. 2.2 Il ricorrente ritiene la ricevibilità del ricorso come data. La richiesta di annullamento della risoluzione verterebbe sul fatto che la motivazione della disdetta fonderebbe su fatti contrari alla logica o altrimenti insostenibili, ovvero non su un adeguato motivo materiale e sarebbe in contrasto con l'art. 336 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), quindi sarebbe infondata e contro l'interesse pubblico. Non si contesterebbe che un Comune potesse sopprimere una funzione, l'abuso consisterebbe nel licenziamento come conseguenza dell'infondata soppressione di funzione. Il convenuto potrebbe anche rivedere la sua decisione ai sensi dell'art. 55 LGA e reintegrarlo. Non si chiederebbe al Tribunale di stabilire il reintegro, ma di annullare la risoluzione e la conseguenza sarebbe la ripresa del lavoro.

E. 2.3 La questione sollevata dal convenuto se riguardo alla decisione di soppressione della funzione di ingegnere comunale si tratti di una decisione formale impugnabile può essere lasciata aperta, in quanto, se si dovesse entrare nel merito del ricorso, tale decisione sarebbe ad ogni modo da valutare nell'ambito della disdetta visto che interconnessa con quest'ultima. Per quanto riguarda il petito del ricorrente di annullamento della risoluzione del 5 luglio 2022 e di reintegrazione nella sua funzione, questo

- 8 - non è praticabile, come giustamente ritenuto dal convenuto. Né il ROP, né le cantonali Legge o Ordinanza sul personale (LCPers, CSC 170.400; OCPers, 170.410), né il CO prevedono la possibilità della continuazione di un rapporto di lavoro in seguito a una disdetta, che sia questa abusiva o ingiustificata. Anche una disdetta viziata in sostanza termina il rapporto di lavoro e al Tribunale amministrativo è interdetto, decidere sulla continuazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] U 15 91 consid. 1b/bb). In caso di disdetta abusiva o ingiustificata oppure in caso di cessazione immediata di comune accordo è al massimo prevista un'indennità monetaria, ma non un reintegro (vedi anche art. 23 ROP). Il ricorrente sbaglia se ritiene che il Tribunale potrebbe annullare la risoluzione e ciò di conseguenza comporterebbe la ripresa del lavoro. Anche se per la disdetta non fossero dati motivi organizzativi e questa fosse abusiva, non ne conseguirebbe una riassunzione ma al massimo l'assegnazione di un'indennità. Il Tribunale può controllare la legittimità della disdetta e le risultanti conseguenze (per es. indennità; cfr. STA U 15 91 consid. 1b/bb). Il petito del ricorrente di annullare la decisione di licenziamento e di reintegrarlo nella sua funzione è quindi inammissibile e il ricorso è in linea di principio irricevibile.

E. 2.4 In casu nonostante l'irricevibilità del ricorso, visto che il ricorrente ritiene che la disdetta sia abusiva – abusività che, come si vedrà sotto, non è data

– a titolo puramente completivo si analizzerà di seguito la disdetta in questione.

E. 3 Riguardo alla disdetta si ritiene quanto segue.

E. 3.1 Il ricorrente ritiene che l'assunzione avrebbe avuto lo scopo di avere una figura che agiva come descritto nel bando di concorso. Durante i colloqui si sarebbe argomentato che occorreva contenere le eccessive spese per mandati ingegneristici esterni. Grazie al ricorrente sarebbero stati

- 9 - risparmiati sull'arco di due anni quasi CHF 1 mio. nonché incassati oltre CHF 55'000.00 in un progetto intercomunale. Nel 2019 il capo dicastero avrebbe condiviso l'esigenza evidenziata da lui di potenziare l'UTC con una nuova assunzione al 100%. Le sue qualifiche per il 2019 e 2020 sarebbero eccellenti. Egli sarebbe diventato de facto capo dell'UTC, con piena soddisfazione per il suo operato. Ciononostante nel 2021 si sarebbero incrinati i rapporti. La comunicazione municipale del 27 gennaio 2022 sarebbe stata strumentale, non motivata, contraria alla buona fede e senza indicazione di motivi concreti. Sarebbe seguito un incontro informale con il convenuto e la proposta del ricorrente di una soluzione bonale rimasta senza riscontro, anzi il convenuto avrebbe detto che non sarebbe tornato sui suoi passi. Inoltre la concessione del diritto di essere sentito sarebbe stata strumentale e su una decisione in realtà già presa. Infatti già prima sarebbe avvenuto un colloquio tra due municipali. Il contenuto si troverebbe nello scambio di e-mail con G._____ (cfr. doc. 14 ricorrente), dal quale si evincerebbe che i motivi sarebbero inerenti alla personalità del ricorrente. Egli ribadiva che sarebbe inconcepibile che un Comune con numerosi investimenti in atto e importanti opere in vista – quindi sarebbe fondamentale assicurare la verifica degli appalti, come imporrebbe un'oculata gestione pubblica – potesse sopprimere la fondamentale funzione di ingegnere comunale, dato che sarebbe anche nota da tempo la carenza di personale. La sua funzione sarebbe necessaria. Il licenziamento dovrebbe essere coperto dall'interesse pubblico all'adempimento adeguato dei compiti di una sana amministrazione pubblica. Egli richiamava i principi costituzionali ai quali sarebbe legato un ente pubblico e riteneva che sebbene l'autorità godrebbe di margine discrezionale relativamente ampio, l'autorità di ricorso dovrebbe censurare

- 10 - quando ravvedrebbe gli estremi di una violazione del diritto. Ciò che sarebbe il caso quando il licenziamento si fonderebbe su argomenti contrari alla logica o altrimenti insostenibili. L'unica motivazione in casu della soppressione della funzione sarebbe illogica e contro l'interesse pubblico, senza ragione plausibile, visti anche i risparmi e introiti sopracitati. Non verrebbe contestato che un comune possa sopprimere una funzione, ciononostante ciò sarebbe avvenuto in tempi brevissimi. Vista l'infondatezza della motivazione di soppressione, sarebbe evidente che i motivi del licenziamento risiederebbero nella personalità del ricorrente, cioè al suo agire ritenuto "invasivo" e soggetto "scomodo" da alcuni municipali (vedi diversi episodi cfr. doc. 12 ricorrente). Invece altri sarebbero contrari alla misura di soppressione. L'affermazione del convenuto che un singolo ingegnere non sarebbe in grado di offrire un adeguato servizio sarebbe assurda perché ovvia. Il ricorrente evidenzia i seguenti lati positivi di un ingegnere comunale: i menzionati risparmi (a confronto di un esterno), sorveglianza e intervenzione in maniera approfondita, avvalersi di puntuali interventi specialistici o di strumenti informatici, la natura generale di molti lavori e slegati dai progetti (per es. direzione UTC e sorveglianza) e supporto alla committenza. Qualsiasi comune di media entità disporrebbe di simili figure. L'argomento del convenuto della responsabilità sarebbe infondato, inoltre l'ingegnere comunale tutelerebbe il comune. Infine egli avrebbe avuto per i suoi compiti una strumentazione adeguata a disposizione. Al ricorrente non sarebbe nemmeno stato inoltrato il concorso interno per segretario comunale, sebbene fosse stato recapitato a tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione. Egli non si spiegherebbe perché non gli sarebbe stata data la possibilità di concorrere per un altro posto dirigenziale.

- 11 - Il licenziamento non sarebbe frutto di una ragionevole e giustificata soppressione di una funzione. La disdetta sarebbe abusiva (vedi art. 336 CO). Egli chiedeva l'edizione delle voci contabili del Comune del periodo in questione, le risoluzioni inerenti la fattispecie e infine l'interrogatorio di diversi municipali.

E. 3.2 Il convenuto ritiene che nel 2017 sarebbe stata introdotta la figura di ingegnere comunale per limitare le spese per mandati esterni. In base all'art. 21 lett. d ROP la disdetta da parte del Comune presupporrebbe un motivo oggettivo sufficiente quale la soppressione dell'impiego o adeguamento a mutate condizioni organizzative, aziendali o economiche, quindi in casu dato vista la soppressione della funzione dall'organigramma del Comune. Inoltre viste le qualifiche professionali del ricorrente, il contratto e la classe salariale non ci sarebbe la possibilità di riconfigurare il rapporto di lavoro in altre funzioni. La rescissione sarebbe dunque lecita. Riguardo alla soppressione della funzione l'autorità giudiziaria di ricorso non avrebbe la competenza per controllare l'adeguatezza di una ristrutturazione all'interno di un'unità amministrativa, il Giudice non potrebbe sostituire una misura optando per un'altra soluzione. La competenza per stabilire sulla pianta organica spetterebbe in casu al Municipio. Non ci sarebbe alcun "diritto" all'esistenza e/o al mantenimento di una funzione in seno all'organico di un'amministrazione pubblica. L'esame del Tribunale si limiterebbe alla valutazione dell'arbitrarietà del provvedimento. Si ribadiva che la funzione di ingegnere comunale sarebbe stata introdotta con l'obiettivo di disporre di una figura all'interno dell'amministrazione che si occupasse della progettazione, direzione lavori e appalti pubblici, con lo scopo di diminuire i costi risp. limitare le spese per mandati esterni a ingegneri civili. In seguito all'esperienza di cinque anni, si sarebbe concluso che un settore di ingegneria interno non sarebbe opportuno.

- 12 - Innanzitutto un solo ingegnere senza collaboratori specialisti né costose attrezzature tecniche e informatiche non sarebbe in grado di svolgere molteplici incarichi e funzioni. La funzione comunale non avrebbe permesso di supplire la necessità di attribuire mandati a ingegneri esterni (11 mandati dal 2017 al 2022) in grado di fornire un servizio completo. Infatti dall'aprile 2017 i costi complessivi in ambito "ingegneria civile" sarebbero aumentati [vedi sotto cifra 3.3], per cui il mantenimento della figura solo per coordinare e sorvegliare risp. svolgere piccoli lavori sarebbe sproporzionato. Inoltre il Comune dovrebbe assumersi la responsabilità per i lavori di ingegneria civile, direzione lavori, ecc. e piccoli errori potrebbero avere grandi ripercussioni mentre in caso di appalto a terzi la responsabilità ricadrebbe sugli esterni. I compiti assegnati al ricorrente in ambito di edilizia sarebbero attività di supporto all'UTC, mansioni per le quali non servirebbero forzatamente le competenze di un ingegnere, ma attività da tecnici e/o /impiegati comunali, infatti il potenziamento dell'UTC (vedi doc. 7 ricorrente) era proprio inteso in questo senso. La direzione UTC non sarebbe un compito dell'ingegnere comunale. Attualmente l'organico comunale sarebbe stato completato e non si necessiterebbe di ulteriori collaboratori. Non si contesterebbe la qualità dell'operato del ricorrente, ma la funzione di ingegnere comunale in quanto tale. I nominati CHF 55'000.00 rappresenterebbero una compensazione per il tempo investito dal ricorrente per altri comuni. Si contestava che la soppressione fosse dovuta ai rapporti incrinati dal

2021. La tesi del licenziamento perché il ricorrente sarebbe un personaggio scomodo sarebbe priva di fondamento. Gli argomenti dello scritto del 6 febbraio 2022 sarebbero inconsistenti, d'altronde la maggior parte dei comuni grigionesi non avrebbe un ingegnere comunale e farebbe capo a servizi esterni. Sarebbe irrilevante se dei municipali sarebbero stati contrari alla soppressione in quanto il convenuto quale autorità collegiale deciderebbe a maggioranza (si rimandava alla dichiarazione di I._____).

- 13 - La decisione di sopprimere la funzione non sarebbe stata presa in tempi brevi, anzi sarebbero stati esaminati tutti i progetti degli scorsi anni, le attività svolte dal ricorrente e i relativi costi per i mandati esterni. La decisione del 4/5 luglio 2022 conterrebbe una motivazione. Non sarebbe vero che al ricorrente sarebbe stato concesso un diritto di essere sentito pro forma, egli non avrebbe portato alcun valido argomento per prescindere dalla soppressione. La successiva proposta del ricorrente non sarebbe stata ritenuta una via percorribile. Essendo il ricorrente stato esonerato dall'obbligo di prestare servizio dal 1° luglio 2022, non sarebbe più stato nominato al momento della pubblicazione del bando di segretario comunale il 10 agosto 2022 e non gli sarebbe stato trasmesso. La decisione di soppressione della funzione sarebbe giustificata da motivi oggettivi e non arbitraria e/o violante il diritto, il nesso causale tra questa e il licenziamento sarebbe dato, la decisione andrebbe protetta.

E. 3.3 In casu è stata soppressa la funzione di ingegnere comunale. L'art. 21 ROP "Disdetta ordinaria" ritiene che la disdetta da parte del Comune presuppone un motivo oggettivo sufficiente, in particolare secondo la lettera g) "la soppressione dell'impiego o l'adeguamento dell'impiego a mutate condizioni organizzative, aziendali o economiche". L'art. 28 prima frase ROP ritiene "Il Municipio stabilisce la pianta organica e classifica i posti attribuendoli alle diverse classi di funzione." Quindi sta al Municipio decidere quali funzioni amministrative mantenere. Infatti l'art. 3 della Legge sui Comuni del cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) prevede che "i comuni disciplinano i loro affari autonomamente nel quadro del diritto sovraordinato. Il diritto cantonale concede loro il più ampio margine di manovra possibile. Entro tali limiti, al comune spetta il diritto all'attività normativa e all'amministrazione." Tale principio discende dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) la quale all'art. 50 cpv. 1 prevede

- 14 - che l’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale la questione della necessità o meno di una funzione risp. di una determinata posizione è di natura organizzativa, per cui l'attuazione della riorganizzazione non è una questione di diritto del personale, ma di organizzazione amministrativa. In linea di principio, le autorità giudiziarie non devono decidere sull'adeguatezza della riorganizzazione. Di conseguenza, le misure di riorganizzazione effettive sono in gran parte escluse dal controllo giudiziario. Il Tribunale amministrativo federale si limita quindi essenzialmente a verificare se la riorganizzazione sia basata su ragionamenti seri e non sia semplicemente pretestuosa per influenzare in questo modo un determinato rapporto di lavoro. Occorre quindi valutare se la riorganizzazione persegue realmente obiettivi operativi e se esiste un nesso causale sufficiente tra le misure adottate e i successivi licenziamenti. Il posto di lavoro in questione deve essere stato eliminato a seguito della riorganizzazione. Tuttavia, se risulta che sostanzialmente le stesse mansioni devono essere svolte o saranno svolte in futuro, il nesso causale richiesto deve essere negato e la cessazione del rapporto di lavoro dovuta esclusivamente alla riorganizzazione non è oggettivamente giustificata. Il semplice trasferimento di una posizione - che si verifica quando una nuova posizione con essenzialmente la stessa descrizione e lo stesso profilo professionale viene creata in un'altra unità organizzativa al posto di una posizione che è stata eliminata - non costituisce (di per sé) un motivo sostanziale di licenziamento (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4716-2017 dell'8 agosto 2018 consid. 10.3; A- 6583/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 4.2.2; A-4005/2016 del 27 giugno 2017 consid. 3.2.1; A-5665/2014 del 29 settembre 2015 consid. 4.3 e A- 5455-2007 dell'11 giugno 2008 consid. 3.1). Anche il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha già avuto modo di decidere che

- 15 - una decisione di ristrutturazione rientra nell'autonomia organizzativa dell'autorità [si trattava di un licenziamento di una maestra delle elementari, si applicava la Legge del personale zurighese]. Si riteneva che il Tribunale amministrativo potesse intervenire nell'associato ampio margine di organizzazione risp. discrezionalità solo se la decisione di riorganizzazione perseguisse finalità non pertinenti risp. inadeguate e quindi fosse giuridicamente scorretta. Ciò è il caso di una riorganizzazione che non persegue obiettivi operativi, ma in prima linea serve a eludere le regole di protezione riguardanti la disdetta (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2020.00357 del 21 ottobre 2020 consid. 3.2 e rimandi). Occorre quindi valutare (come riteneva a ragione il convenuto) se la riorganizzazione persegue realmente obiettivi operativi e se esiste un nesso causale sufficiente tra le misure adottate e i successivi licenziamenti. Il posto di lavoro in questione dovrebbe essere stato eliminato a seguito della riorganizzazione. Non si dovrebbe essere in presenza di un semplice trasferimento di posizione. È pacifico che la funzione di ingegnere comunale è stata introdotta dal Comune nell'organico dell'amministrazione comunale nel 2016/2017 (cfr. doc. 1 convenuto) e che lo scopo fosse quello di contenere/limitare le eccessive spese ricorrenti per mandati esterni a ingegneri civili risp. diminuire i costi. Inoltre è incontestato che allo stato il posto di lavoro in questione risp. la funzione non è più presente nell'organico comunale (vedi J._____ consultato l'ultima volta il 4 settembre 2023), né che questo sia stato trasferito. Con sguardo agli argomenti del convenuto a sostegno di una soppressione della funzione di ingegnere comunale vengono elencati (vedi art. 21 cpv. 1 lett. g ROP) fattori di tipo economico – cioè i costi complessivi aumentati sull'arco degli anni di assunzione del ricorrente, la continuata dipendenza da ingegneri esterni, la temuta responsabilità ricadente sul Comune per i suoi stessi lavori di ingegneria e che le attività

- 16 - di natura semplice affidate al ricorrente non necessitassero di competenze ingegneristiche – e fattori di tipo organizzativo – cioè il fatto che un solo ingegnere senza collaboratori specialisti né costose attrezzature tecniche e informatiche non sarebbe in grado di svolgere molteplici incarichi e funzioni. Già da un'analisi sommaria delle spese per mandati esterni d'ingegneria 2015-2021 (cfr. doc. 9 convenuto, presa di posizione del convenuto p. 9) risulta che in seguito all'assunzione dell'ingegnere comunale nell'aprile 2017 le spese per mandati esterni si sono mantenute sostanziali (prima dell'assunzione, 2015: CHF 370'055.30 e 2016: CHF 240'993.25) aumentando dal 2017 (CHF 171'662.10) al 2018 (CHF 450'628.45, quasi triplicando), praticamente dimezzandosi nel 2019 (CHF 191'241.45) e rimanendo poi relativamente stabili (2020: CHF 152'621.70, 2021: CHF 176'013.80, notasi anni della pandemia covid). Inoltre si deve considerare che a partire dal 2017 il Comune in aggiunta doveva far fronte all'uscita fissa dello stipendio del ricorrente (media annuale CHF 114'660.00). Paragonando i costi complessivi degli anni dopo l'assunzione del ricorrente (2018-2021 [vengono tralasciati il 2017 e il 2022 quali anni di transizione risp. assunzione/licenziamento]: CHF 560'608.45, CHF 308'241.45, CHF 269'621.70 e CHF 293'013.80; NB gli anni 2020 e 2021 erano segnati dall'emergenza covid) risulta che in confronto agli anni prima dell'assunzione (2015-2016: CHF 370'055.30 e 240'993.25) i costi complessivi in media erano più alti. Quindi si notano costanti importanti uscite riguardanti i mandati di ingegneria esterni. In particolare considerato il notevole stipendio del ricorrente, la sua assunzione rappresentava per il Comune un'uscita finanziaria aggiuntiva importante. Infatti analizzando le cifre a disposizione può essere sostenuta la conclusione del convenuto che l'assunzione di un ingegnere comunale non abbia portato a contenere/limitare in maniera significativa le spese per mandati esterni, tantomeno le spese complessive dell'ambito (cioè la somma di spese per

- 17 - mandati esterni + stipendio del ricorrente). Il fattore di tipo economico per la soppressione della funzione è quindi dato e non sta a codesto Tribunale analizzare in maniera più approfondita la questione. Tale fattore economico rappresenta un obiettivo operativo, tuttalpiù se si considera che tale fattore – cioè il contenimento dei costi - rappresentava lo scopo di assunzione del convenuto. Con riferimento alla prassi giudiziaria sopracitata gli argomenti del convenuto, inclusi gli altri argomenti sopraelencati di tipo organizzativo ed economico, a sostegno di una soppressione della funzione di ingegnere comunale appaiono come leciti obiettivi operativi. Da quanto suesposto si evince che la riorganizzazione è basata su ragioni serie e non è pretestuosa, ma giustificata, ne discende che lo è anche la soppressione della funzione e di conseguenza anche la disdetta ai sensi dell'art. 21 lett. g ROP è sorretta da un nesso causale sufficiente. Come tale rispetta gli interessi pubblici, è giustificata da motivi oggettivi e non è abusiva (contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente). Va inoltre osservato che il ROP in caso di disdetta non prevede l'offerta di un altro posto esigibile o di un'eventuale riqualifica. Inoltre come il convenuto giustamente nota, essendo il ricorrente stato esonerato dall'obbligo di prestare servizio dal 1° luglio 2022, egli non era più nominato al momento della pubblicazione del bando di segretario comunale il 10 agosto 2022 e quindi non poteva essergli trasmesso. Se poi si volesse applicare l'art. 17 LCPers, secondo cui al collaboratore a determinate condizioni viene versata una liquidazione se un posto viene soppresso per motivi di ordine economico o aziendale senza che possa essere offerto al collaboratore un altro posto esigibile o senza che vi sia la possibilità di una riqualificazione con un dispendio proporzionato che consenta la continuazione del rapporto di lavoro, va notato che secondo il convenuto, viste le qualifiche professionali del ricorrente, il contratto e la classe salariale, non ci sarebbe la possibilità di riconfigurare il rapporto di

- 18 - lavoro del ricorrente in altre funzioni. Questa conclusione appare sostenibile per quanto attiene al fatto eccepito dal ricorrente che il convenuto non gli avrebbe dato la possibilità di concorrere per un altro posto dirigenziale segnatamente per quello da segretario comunale. Di conseguenza, anche la censura di una presunta inattività nei suoi confronti da parte del convenuto non è da sentire. Infine per quanto riguarda il licenziamento in sé si ricorda che il convenuto prima di varare il licenziamento, ha dato possibilità al ricorrente di esprimersi al riguardo in applicazione del principio della proporzionalità, lasciandogli dieci giorni di tempo - che infine si sono allungati diventando diversi mesi - prima di dargli la disdetta. Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la concessione del diritto di essere sentito non è stata strumentale né contraria alla buona fede e la decisione è poi stata in seguito presa con risoluzione municipale di cui sopra. Inoltre anche se dei municipali potenzialmente avessero preteso un licenziamento basandosi su motivi personali, comunque la decisione (come giustamente sottolineato dal convenuto) è stata presa da un gremio - il Municipio - e come tale va accettata. Infine il materiale a disposizione non dimostra - come giustamente sostenuto dal convenuto - che il licenziamento sia stato ordinato per motivi inerenti alla persona del ricorrente. Per quanto riguarda la richiesta di edizione delle voci contabili del Comune del periodo in questione, delle risoluzioni inerenti alla fattispecie e dell'interrogatorio di diversi municipali, non risulta necessaria, la fattispecie risulta sufficientemente chiara grazie al materiale a disposizione. La soppressione della funzione di ingegnere comunale risulta giustificata e la susseguente disdetta del contratto di lavoro del ricorrente non abusiva.

E. 4 [Vie di diritto]

E. 5 [Comunicazione]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI U 22 67 1a Camera Presidenza Paganini Giudici Audétat e von Salis Attuaria Schupp SENTENZA del 21 febbraio 2023 nella vertenza di diritto amministrativo A._____, patrocinato dall'avv. Marco Bertoli, ricorrente contro Comune di B._____, patrocinato dall'avv. Davide Nollo, convenuto concernente disdetta del rapporto di lavoro

- 2 - I. Ritenuto in fatto: 1. Il Municipio del Comune di B._____ (qui di seguito: Municipio) apriva con comunicato del 25 agosto 2016 il concorso per l'incarico quale ingegnere civile con le mansioni "opera nel campo del genio civile, progetta, controlla ed è responsabile della direzione lavori per le opere pubbliche, supporta l'ufficio tecnico comunale" (qui di seguito: UTC; cfr. doc. 4 ricorrente). A._____, ingegnere, si candidava al posto (cfr. doc. 2 convenuto). 2. A._____, 1984, veniva assunto presso il Comune di B._____ (qui di seguito: Comune) come ingegnere civile al 100% con contratto indeterminato a partire dal 1° aprile 2017 (cfr. doc. 3 ricorrente). 3. Il mansionario di A._____ prevedeva per il periodo dal 1° aprile 2017 per il contesto opere pubbliche: progettazione, appalti e direzione lavori, contributi di perimetro, coordinamento generale progetti, controlli sul territorio e definizione interventi, sedute di Municipio. Dal 1° marzo 2018 si aggiungeva il contesto edilizia privata, cioè collaudi (sopralluoghi, stilare rapporti), edilizia privata (gestione pratiche private dopo primo controllo con arch. C._____ e supportarlo, controlli sui cantieri e licenze edilizie e preavvisi al Municipio e supporto a D._____), sportello UTC, telefonate, riunioni, coordinamento di lavori di manutenzione con Squadra Comunale (partecipazione a sedute di Municipio; cfr. doc. 6 ricorrente). 4. Con e-mail del 21 novembre 2019 il municipale E._____ riteneva che il 20 novembre 2019 il Municipio avrebbe nuovamente sottolineato le competenze e i compiti di A._____ e confermava che egli era responsabile UTC (cfr. doc. 9 ricorrente). 5. Sia la scheda di valutazione periodica di A._____ del 5 dicembre 2019 che la valutazione del 21 dicembre 2020 attestavano una valutazione

- 3 - complessiva con nota 4, corrispondente a "supera le esigenze" (cfr. doc. 8 ricorrente). 6. Con scritto del 27 gennaio 2022 il Municipio comunicava a A._____ di valutare l'opportunità di sopprimere la funzione di ingegnere comunale e quindi di rescindere il rapporto di lavoro. In ossequio al diritto di essere sentito, si concedevano a A._____ dieci giorni per inoltrare le sue osservazioni sia in merito alla soppressione della funzione, che in merito alla rescissione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 10 ricorrente). 7. In uno scambio di e-mail del 28 gennaio 2022/1° febbraio 2022 tra A._____ e il municipale G._____, A._____ riassumeva che circa dieci giorni prima il municipale H._____ si sarebbe lamentato di lui con G._____ e avrebbe espresso di voler proporre al Municipio di cessare il suo rapporto di lavoro, mentre G._____ non sarebbe stato d'accordo e avrebbe sottolineato la fondamentalità del posto di ingegnere per il Comune. Il municipale H._____ si sarebbe poi scambiato con il legale del Comune che gli avrebbe consigliato di non rischiare un licenziamento ma di sopprimere la funzione. A._____ diceva di non aver mai ricevuto lamentele da H._____. G._____ rispondeva all'e-mail dicendo che aveva apportato correzioni all'e-mail di A._____ e "la figura dell'ingegnere comunale non ha nessun motivo valido per essere cancellata, le vere motivazioni […] sono da ricercare in altre motivazioni" (cfr. doc. 14 ricorrente). 8. Dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2022 A._____ è stato assente al 100% dal lavoro per malattia (cfr. doc. 7 convenuto). 9. In data 6 febbraio 2022 A._____ per tramite del suo patrocinatore prendeva posizione allo scritto del 27 gennaio 2022, contestando l'ipotesi espressa. In sintesi riguardo alla soppressione della funzione egli riteneva inconcepibile che un comune con molti investimenti e opere importanti in vista, dove la verifica degli appalti sarebbe nell'interesse del comune,

- 4 - immaginasse di sopprimere una funzione fondamentale come quella di ingegnere comunale. Immaginare di attribuire tali compiti ad altri dipendenti sarebbe sconcertante, sia per mancanza di specifiche competenze tecniche, che per carenza di personale. Delegare a consulenti esterni urterebbe il senso di logica e costi. Egli avrebbe sempre eseguito al meglio il suo lavoro, generando anche utile. La soppressione della funzione sarebbe un tentativo di licenziarlo. In caso di rescissione del contratto egli preannunciava ricorso giusta l'art. 71 del Regolamento organico per il personale del Comune di B._____ (ROP), dato che sarebbe ovvio che questo non sarebbe fondato su nessuna valida e oggettiva ragione e risiederebbe solo in questioni inerenti alla sua persona. Si segnalava disponibilità per un incontro (cfr. doc. 6 convenuto). Il 14 febbraio 2022 aveva luogo un incontro tra il ricorrente e una delegazione municipale (cfr. III. 8 presa di posizione). 10. Il Municipio con lettera a A._____ del 28 giugno 2022 prendeva atto che in data 30 giugno 2022 terminava l'incapacità lavorativa per malattia. Viste le riorganizzazioni in atto (compresa la valutazione sul mantenimento della funzione di ingegnere), si informava A._____ che per il momento e fino a nuovo avviso egli era esonerato dall'obbligo di prestare lavoro a decorrere dal 1° luglio 2022 (cfr. doc. 8 convenuto). 11. Con decisione datata 5 luglio 2022 (risoluzione n. F._____) il Municipio comunicava che nella seduta del 4 luglio 2022 aveva deciso di sopprimere la funzione di ingegnere comunale e quindi disdire il rapporto di impiego con A._____ con tre mesi di preavviso, ossia per fine ottobre 2022. Il Municipio riteneva che l'assunzione nel 2017 di un ingegnere comunale avrebbe avuto l'obiettivo di disporre di una figura in questo senso interna al Comune. L'esperienza maturata dal 2017 avrebbe portato il Municipio al convincimento che per un Comune delle sue dimensioni far capo a un settore di ingegneria civile interno sarebbe inopportuno. Un ingegnere singolo, senza collaboratori specialisti né mezzi tecnici e informati

- 5 - adeguati non apparrebbe in grado di svolgere incarichi e funzioni complesse, così ci si dovrebbe comunque rivolgere a studi d'ingegneria esterni. Il mantenimento della figura al solo scopo di coordinare e sorvegliare i lavori assegnati a terzi, risp. svolgere solo piccoli lavori risulterebbe sproporzionato in rapporto alla reale mole di lavoro. Un altro elemento importante sarebbe rappresentato dalla responsabilità per i lavori di ingegnere; con un ingegnere interno il Comune dovrebbe assumersi le responsabilità, mentre dando il lavoro in appalto la responsabilità ricadrebbe sugli studi esterni. Inoltre considerate le qualifiche, il contratto e la classe salariale non si intravvedeva la possibilità di riconfigurare all'interno del Comune il rapporto di lavoro in altre funzioni (cfr. doc. 2 ricorrente). 12. In data 10 agosto 2022 A._____ (qui di seguito: ricorrente) interponeva ricorso riguardo al licenziamento. Egli chiedeva che la risoluzione n. F._____ del 5 luglio 2022 del Comune fosse annullata e lui reintegrato nella sua funzione di ingegnere comunale. 13. Il Comune rappresentato dal Municipio (qui di seguito: convenuto) prendeva posizione il 30 settembre 2022 chiedendo che il ricorso fosse dichiarato irricevibile, e in via eventuale che fosse respinto. 14. Il ricorrente replicava in data 3 ottobre 2022 riconfermando il suo petito. 15. Il commissario governativo I._____ smentiva con scritto del 5 dicembre 2022 il contenuto dell'email del 28 gennaio 2022, circa i motivi che avrebbero spinto il Municipio a sopprimere la funzione di ingegnere. La decisione di soppressione sarebbe stata presa a maggioranza del Municipio solo per questioni gestionali ed economiche. Le dichiarazioni di G._____ sarebbero verosimilmente dettate da ragioni politiche e/o diatribe all'interno del Municipio (cfr. doc. 11 convenuto).

- 6 - 16. Il convenuto duplicava il 6 dicembre 2022 riconfermando il suo petito. II. Considerando in diritto: 1. Impugnata è la decisione municipale del 4/5 luglio 2022. Si tratta di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100). La tempestività (cfr. art. 52 cpv. 1 i.c.c. art. 39 cpv. 1 lett. b LGA), nonché la forma (cfr. art. 38 LGA) del ricorso sono rispettate e la legittimazione (cfr. art. 50 LGA) sono date. 2. Contestata è dapprima la ricevibilità del ricorso. 2.1. Il convenuto sottolinea che con la risoluzione n. F._____ sarebbero state prese due decisioni distinte: quella di soppressione della funzione di ingegnere e quella di disdetta del rapporto di lavoro. Nella misura in cui il ricorrente chiederebbe di annullare la soppressione della funzione di ingegnere comunale, il ricorso sarebbe irricevibile. Per principio potrebbero formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni dei Comuni (Verfügungen). Secondo l'art. 28 del Regolamento organico per il personale (ROP) la competenza per stabilire la pianta organica dell'amministrazione spetterebbe al Municipio. In base a dottrina e giurisprudenza la decisione di sopprimere la funzione di ingegnere comunale rappresenterebbe un provvedimento organizzativo di carattere generale e interno all'organizzazione comunale, che non esplicherebbe effetti diretti nei confronti del ricorrente e non disporrebbe direttamente dei suoi diritti o obblighi; per cui non rappresenterebbe una decisione formale impugnabile (Verfügung; cfr. art. 49 cpv. 1 lett. a LGA). Inoltre l'autorità giudiziaria di ricorso non avrebbe la competenza per controllare l'adeguatezza (cfr. art. 51 LGA) di una ristrutturazione all'interno di un'unità amministrativa e nemmeno determinarne la struttura organizzativa; il comune disporrebbe di un margine discrezionale nel quale non si potrebbe interferire. L'impugnabilità sarebbe limitata alla decisione di licenziamento.

- 7 - Secondo il convenuto la richiesta del ricorrente di annullare la decisione di licenziamento ed essere reintegrato nella sua funzione sarebbe inammissibile. Il ROP e il CO non prevedrebbero un diritto alla continuazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento abusivo. L'art. 21 ROP prevedrebbe in caso di disdetta abusiva o ingiustificata unicamente un'indennità. Il licenziamento non potrebbe essere annullato ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente nella precedente o altra funzione, ma si potrebbe accertarne il carattere ingiustificato. Il ricorso nella sua totalità sarebbe irricevibile. 2.2. Il ricorrente ritiene la ricevibilità del ricorso come data. La richiesta di annullamento della risoluzione verterebbe sul fatto che la motivazione della disdetta fonderebbe su fatti contrari alla logica o altrimenti insostenibili, ovvero non su un adeguato motivo materiale e sarebbe in contrasto con l'art. 336 Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), quindi sarebbe infondata e contro l'interesse pubblico. Non si contesterebbe che un Comune potesse sopprimere una funzione, l'abuso consisterebbe nel licenziamento come conseguenza dell'infondata soppressione di funzione. Il convenuto potrebbe anche rivedere la sua decisione ai sensi dell'art. 55 LGA e reintegrarlo. Non si chiederebbe al Tribunale di stabilire il reintegro, ma di annullare la risoluzione e la conseguenza sarebbe la ripresa del lavoro. 2.3. La questione sollevata dal convenuto se riguardo alla decisione di soppressione della funzione di ingegnere comunale si tratti di una decisione formale impugnabile può essere lasciata aperta, in quanto, se si dovesse entrare nel merito del ricorso, tale decisione sarebbe ad ogni modo da valutare nell'ambito della disdetta visto che interconnessa con quest'ultima. Per quanto riguarda il petito del ricorrente di annullamento della risoluzione del 5 luglio 2022 e di reintegrazione nella sua funzione, questo

- 8 - non è praticabile, come giustamente ritenuto dal convenuto. Né il ROP, né le cantonali Legge o Ordinanza sul personale (LCPers, CSC 170.400; OCPers, 170.410), né il CO prevedono la possibilità della continuazione di un rapporto di lavoro in seguito a una disdetta, che sia questa abusiva o ingiustificata. Anche una disdetta viziata in sostanza termina il rapporto di lavoro e al Tribunale amministrativo è interdetto, decidere sulla continuazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni [STA] U 15 91 consid. 1b/bb). In caso di disdetta abusiva o ingiustificata oppure in caso di cessazione immediata di comune accordo è al massimo prevista un'indennità monetaria, ma non un reintegro (vedi anche art. 23 ROP). Il ricorrente sbaglia se ritiene che il Tribunale potrebbe annullare la risoluzione e ciò di conseguenza comporterebbe la ripresa del lavoro. Anche se per la disdetta non fossero dati motivi organizzativi e questa fosse abusiva, non ne conseguirebbe una riassunzione ma al massimo l'assegnazione di un'indennità. Il Tribunale può controllare la legittimità della disdetta e le risultanti conseguenze (per es. indennità; cfr. STA U 15 91 consid. 1b/bb). Il petito del ricorrente di annullare la decisione di licenziamento e di reintegrarlo nella sua funzione è quindi inammissibile e il ricorso è in linea di principio irricevibile. 2.4. In casu nonostante l'irricevibilità del ricorso, visto che il ricorrente ritiene che la disdetta sia abusiva – abusività che, come si vedrà sotto, non è data

– a titolo puramente completivo si analizzerà di seguito la disdetta in questione. 3. Riguardo alla disdetta si ritiene quanto segue. 3.1. Il ricorrente ritiene che l'assunzione avrebbe avuto lo scopo di avere una figura che agiva come descritto nel bando di concorso. Durante i colloqui si sarebbe argomentato che occorreva contenere le eccessive spese per mandati ingegneristici esterni. Grazie al ricorrente sarebbero stati

- 9 - risparmiati sull'arco di due anni quasi CHF 1 mio. nonché incassati oltre CHF 55'000.00 in un progetto intercomunale. Nel 2019 il capo dicastero avrebbe condiviso l'esigenza evidenziata da lui di potenziare l'UTC con una nuova assunzione al 100%. Le sue qualifiche per il 2019 e 2020 sarebbero eccellenti. Egli sarebbe diventato de facto capo dell'UTC, con piena soddisfazione per il suo operato. Ciononostante nel 2021 si sarebbero incrinati i rapporti. La comunicazione municipale del 27 gennaio 2022 sarebbe stata strumentale, non motivata, contraria alla buona fede e senza indicazione di motivi concreti. Sarebbe seguito un incontro informale con il convenuto e la proposta del ricorrente di una soluzione bonale rimasta senza riscontro, anzi il convenuto avrebbe detto che non sarebbe tornato sui suoi passi. Inoltre la concessione del diritto di essere sentito sarebbe stata strumentale e su una decisione in realtà già presa. Infatti già prima sarebbe avvenuto un colloquio tra due municipali. Il contenuto si troverebbe nello scambio di e-mail con G._____ (cfr. doc. 14 ricorrente), dal quale si evincerebbe che i motivi sarebbero inerenti alla personalità del ricorrente. Egli ribadiva che sarebbe inconcepibile che un Comune con numerosi investimenti in atto e importanti opere in vista – quindi sarebbe fondamentale assicurare la verifica degli appalti, come imporrebbe un'oculata gestione pubblica – potesse sopprimere la fondamentale funzione di ingegnere comunale, dato che sarebbe anche nota da tempo la carenza di personale. La sua funzione sarebbe necessaria. Il licenziamento dovrebbe essere coperto dall'interesse pubblico all'adempimento adeguato dei compiti di una sana amministrazione pubblica. Egli richiamava i principi costituzionali ai quali sarebbe legato un ente pubblico e riteneva che sebbene l'autorità godrebbe di margine discrezionale relativamente ampio, l'autorità di ricorso dovrebbe censurare

- 10 - quando ravvedrebbe gli estremi di una violazione del diritto. Ciò che sarebbe il caso quando il licenziamento si fonderebbe su argomenti contrari alla logica o altrimenti insostenibili. L'unica motivazione in casu della soppressione della funzione sarebbe illogica e contro l'interesse pubblico, senza ragione plausibile, visti anche i risparmi e introiti sopracitati. Non verrebbe contestato che un comune possa sopprimere una funzione, ciononostante ciò sarebbe avvenuto in tempi brevissimi. Vista l'infondatezza della motivazione di soppressione, sarebbe evidente che i motivi del licenziamento risiederebbero nella personalità del ricorrente, cioè al suo agire ritenuto "invasivo" e soggetto "scomodo" da alcuni municipali (vedi diversi episodi cfr. doc. 12 ricorrente). Invece altri sarebbero contrari alla misura di soppressione. L'affermazione del convenuto che un singolo ingegnere non sarebbe in grado di offrire un adeguato servizio sarebbe assurda perché ovvia. Il ricorrente evidenzia i seguenti lati positivi di un ingegnere comunale: i menzionati risparmi (a confronto di un esterno), sorveglianza e intervenzione in maniera approfondita, avvalersi di puntuali interventi specialistici o di strumenti informatici, la natura generale di molti lavori e slegati dai progetti (per es. direzione UTC e sorveglianza) e supporto alla committenza. Qualsiasi comune di media entità disporrebbe di simili figure. L'argomento del convenuto della responsabilità sarebbe infondato, inoltre l'ingegnere comunale tutelerebbe il comune. Infine egli avrebbe avuto per i suoi compiti una strumentazione adeguata a disposizione. Al ricorrente non sarebbe nemmeno stato inoltrato il concorso interno per segretario comunale, sebbene fosse stato recapitato a tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione. Egli non si spiegherebbe perché non gli sarebbe stata data la possibilità di concorrere per un altro posto dirigenziale.

- 11 - Il licenziamento non sarebbe frutto di una ragionevole e giustificata soppressione di una funzione. La disdetta sarebbe abusiva (vedi art. 336 CO). Egli chiedeva l'edizione delle voci contabili del Comune del periodo in questione, le risoluzioni inerenti la fattispecie e infine l'interrogatorio di diversi municipali. 3.2. Il convenuto ritiene che nel 2017 sarebbe stata introdotta la figura di ingegnere comunale per limitare le spese per mandati esterni. In base all'art. 21 lett. d ROP la disdetta da parte del Comune presupporrebbe un motivo oggettivo sufficiente quale la soppressione dell'impiego o adeguamento a mutate condizioni organizzative, aziendali o economiche, quindi in casu dato vista la soppressione della funzione dall'organigramma del Comune. Inoltre viste le qualifiche professionali del ricorrente, il contratto e la classe salariale non ci sarebbe la possibilità di riconfigurare il rapporto di lavoro in altre funzioni. La rescissione sarebbe dunque lecita. Riguardo alla soppressione della funzione l'autorità giudiziaria di ricorso non avrebbe la competenza per controllare l'adeguatezza di una ristrutturazione all'interno di un'unità amministrativa, il Giudice non potrebbe sostituire una misura optando per un'altra soluzione. La competenza per stabilire sulla pianta organica spetterebbe in casu al Municipio. Non ci sarebbe alcun "diritto" all'esistenza e/o al mantenimento di una funzione in seno all'organico di un'amministrazione pubblica. L'esame del Tribunale si limiterebbe alla valutazione dell'arbitrarietà del provvedimento. Si ribadiva che la funzione di ingegnere comunale sarebbe stata introdotta con l'obiettivo di disporre di una figura all'interno dell'amministrazione che si occupasse della progettazione, direzione lavori e appalti pubblici, con lo scopo di diminuire i costi risp. limitare le spese per mandati esterni a ingegneri civili. In seguito all'esperienza di cinque anni, si sarebbe concluso che un settore di ingegneria interno non sarebbe opportuno.

- 12 - Innanzitutto un solo ingegnere senza collaboratori specialisti né costose attrezzature tecniche e informatiche non sarebbe in grado di svolgere molteplici incarichi e funzioni. La funzione comunale non avrebbe permesso di supplire la necessità di attribuire mandati a ingegneri esterni (11 mandati dal 2017 al 2022) in grado di fornire un servizio completo. Infatti dall'aprile 2017 i costi complessivi in ambito "ingegneria civile" sarebbero aumentati [vedi sotto cifra 3.3], per cui il mantenimento della figura solo per coordinare e sorvegliare risp. svolgere piccoli lavori sarebbe sproporzionato. Inoltre il Comune dovrebbe assumersi la responsabilità per i lavori di ingegneria civile, direzione lavori, ecc. e piccoli errori potrebbero avere grandi ripercussioni mentre in caso di appalto a terzi la responsabilità ricadrebbe sugli esterni. I compiti assegnati al ricorrente in ambito di edilizia sarebbero attività di supporto all'UTC, mansioni per le quali non servirebbero forzatamente le competenze di un ingegnere, ma attività da tecnici e/o /impiegati comunali, infatti il potenziamento dell'UTC (vedi doc. 7 ricorrente) era proprio inteso in questo senso. La direzione UTC non sarebbe un compito dell'ingegnere comunale. Attualmente l'organico comunale sarebbe stato completato e non si necessiterebbe di ulteriori collaboratori. Non si contesterebbe la qualità dell'operato del ricorrente, ma la funzione di ingegnere comunale in quanto tale. I nominati CHF 55'000.00 rappresenterebbero una compensazione per il tempo investito dal ricorrente per altri comuni. Si contestava che la soppressione fosse dovuta ai rapporti incrinati dal

2021. La tesi del licenziamento perché il ricorrente sarebbe un personaggio scomodo sarebbe priva di fondamento. Gli argomenti dello scritto del 6 febbraio 2022 sarebbero inconsistenti, d'altronde la maggior parte dei comuni grigionesi non avrebbe un ingegnere comunale e farebbe capo a servizi esterni. Sarebbe irrilevante se dei municipali sarebbero stati contrari alla soppressione in quanto il convenuto quale autorità collegiale deciderebbe a maggioranza (si rimandava alla dichiarazione di I._____).

- 13 - La decisione di sopprimere la funzione non sarebbe stata presa in tempi brevi, anzi sarebbero stati esaminati tutti i progetti degli scorsi anni, le attività svolte dal ricorrente e i relativi costi per i mandati esterni. La decisione del 4/5 luglio 2022 conterrebbe una motivazione. Non sarebbe vero che al ricorrente sarebbe stato concesso un diritto di essere sentito pro forma, egli non avrebbe portato alcun valido argomento per prescindere dalla soppressione. La successiva proposta del ricorrente non sarebbe stata ritenuta una via percorribile. Essendo il ricorrente stato esonerato dall'obbligo di prestare servizio dal 1° luglio 2022, non sarebbe più stato nominato al momento della pubblicazione del bando di segretario comunale il 10 agosto 2022 e non gli sarebbe stato trasmesso. La decisione di soppressione della funzione sarebbe giustificata da motivi oggettivi e non arbitraria e/o violante il diritto, il nesso causale tra questa e il licenziamento sarebbe dato, la decisione andrebbe protetta. 3.3. In casu è stata soppressa la funzione di ingegnere comunale. L'art. 21 ROP "Disdetta ordinaria" ritiene che la disdetta da parte del Comune presuppone un motivo oggettivo sufficiente, in particolare secondo la lettera g) "la soppressione dell'impiego o l'adeguamento dell'impiego a mutate condizioni organizzative, aziendali o economiche". L'art. 28 prima frase ROP ritiene "Il Municipio stabilisce la pianta organica e classifica i posti attribuendoli alle diverse classi di funzione." Quindi sta al Municipio decidere quali funzioni amministrative mantenere. Infatti l'art. 3 della Legge sui Comuni del cantone dei Grigioni (LCom; CSC 175.050) prevede che "i comuni disciplinano i loro affari autonomamente nel quadro del diritto sovraordinato. Il diritto cantonale concede loro il più ampio margine di manovra possibile. Entro tali limiti, al comune spetta il diritto all'attività normativa e all'amministrazione." Tale principio discende dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) la quale all'art. 50 cpv. 1 prevede

- 14 - che l’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Secondo la prassi del Tribunale amministrativo federale la questione della necessità o meno di una funzione risp. di una determinata posizione è di natura organizzativa, per cui l'attuazione della riorganizzazione non è una questione di diritto del personale, ma di organizzazione amministrativa. In linea di principio, le autorità giudiziarie non devono decidere sull'adeguatezza della riorganizzazione. Di conseguenza, le misure di riorganizzazione effettive sono in gran parte escluse dal controllo giudiziario. Il Tribunale amministrativo federale si limita quindi essenzialmente a verificare se la riorganizzazione sia basata su ragionamenti seri e non sia semplicemente pretestuosa per influenzare in questo modo un determinato rapporto di lavoro. Occorre quindi valutare se la riorganizzazione persegue realmente obiettivi operativi e se esiste un nesso causale sufficiente tra le misure adottate e i successivi licenziamenti. Il posto di lavoro in questione deve essere stato eliminato a seguito della riorganizzazione. Tuttavia, se risulta che sostanzialmente le stesse mansioni devono essere svolte o saranno svolte in futuro, il nesso causale richiesto deve essere negato e la cessazione del rapporto di lavoro dovuta esclusivamente alla riorganizzazione non è oggettivamente giustificata. Il semplice trasferimento di una posizione - che si verifica quando una nuova posizione con essenzialmente la stessa descrizione e lo stesso profilo professionale viene creata in un'altra unità organizzativa al posto di una posizione che è stata eliminata - non costituisce (di per sé) un motivo sostanziale di licenziamento (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4716-2017 dell'8 agosto 2018 consid. 10.3; A- 6583/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 4.2.2; A-4005/2016 del 27 giugno 2017 consid. 3.2.1; A-5665/2014 del 29 settembre 2015 consid. 4.3 e A- 5455-2007 dell'11 giugno 2008 consid. 3.1). Anche il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha già avuto modo di decidere che

- 15 - una decisione di ristrutturazione rientra nell'autonomia organizzativa dell'autorità [si trattava di un licenziamento di una maestra delle elementari, si applicava la Legge del personale zurighese]. Si riteneva che il Tribunale amministrativo potesse intervenire nell'associato ampio margine di organizzazione risp. discrezionalità solo se la decisione di riorganizzazione perseguisse finalità non pertinenti risp. inadeguate e quindi fosse giuridicamente scorretta. Ciò è il caso di una riorganizzazione che non persegue obiettivi operativi, ma in prima linea serve a eludere le regole di protezione riguardanti la disdetta (sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2020.00357 del 21 ottobre 2020 consid. 3.2 e rimandi). Occorre quindi valutare (come riteneva a ragione il convenuto) se la riorganizzazione persegue realmente obiettivi operativi e se esiste un nesso causale sufficiente tra le misure adottate e i successivi licenziamenti. Il posto di lavoro in questione dovrebbe essere stato eliminato a seguito della riorganizzazione. Non si dovrebbe essere in presenza di un semplice trasferimento di posizione. È pacifico che la funzione di ingegnere comunale è stata introdotta dal Comune nell'organico dell'amministrazione comunale nel 2016/2017 (cfr. doc. 1 convenuto) e che lo scopo fosse quello di contenere/limitare le eccessive spese ricorrenti per mandati esterni a ingegneri civili risp. diminuire i costi. Inoltre è incontestato che allo stato il posto di lavoro in questione risp. la funzione non è più presente nell'organico comunale (vedi J._____ consultato l'ultima volta il 4 settembre 2023), né che questo sia stato trasferito. Con sguardo agli argomenti del convenuto a sostegno di una soppressione della funzione di ingegnere comunale vengono elencati (vedi art. 21 cpv. 1 lett. g ROP) fattori di tipo economico – cioè i costi complessivi aumentati sull'arco degli anni di assunzione del ricorrente, la continuata dipendenza da ingegneri esterni, la temuta responsabilità ricadente sul Comune per i suoi stessi lavori di ingegneria e che le attività

- 16 - di natura semplice affidate al ricorrente non necessitassero di competenze ingegneristiche – e fattori di tipo organizzativo – cioè il fatto che un solo ingegnere senza collaboratori specialisti né costose attrezzature tecniche e informatiche non sarebbe in grado di svolgere molteplici incarichi e funzioni. Già da un'analisi sommaria delle spese per mandati esterni d'ingegneria 2015-2021 (cfr. doc. 9 convenuto, presa di posizione del convenuto p. 9) risulta che in seguito all'assunzione dell'ingegnere comunale nell'aprile 2017 le spese per mandati esterni si sono mantenute sostanziali (prima dell'assunzione, 2015: CHF 370'055.30 e 2016: CHF 240'993.25) aumentando dal 2017 (CHF 171'662.10) al 2018 (CHF 450'628.45, quasi triplicando), praticamente dimezzandosi nel 2019 (CHF 191'241.45) e rimanendo poi relativamente stabili (2020: CHF 152'621.70, 2021: CHF 176'013.80, notasi anni della pandemia covid). Inoltre si deve considerare che a partire dal 2017 il Comune in aggiunta doveva far fronte all'uscita fissa dello stipendio del ricorrente (media annuale CHF 114'660.00). Paragonando i costi complessivi degli anni dopo l'assunzione del ricorrente (2018-2021 [vengono tralasciati il 2017 e il 2022 quali anni di transizione risp. assunzione/licenziamento]: CHF 560'608.45, CHF 308'241.45, CHF 269'621.70 e CHF 293'013.80; NB gli anni 2020 e 2021 erano segnati dall'emergenza covid) risulta che in confronto agli anni prima dell'assunzione (2015-2016: CHF 370'055.30 e 240'993.25) i costi complessivi in media erano più alti. Quindi si notano costanti importanti uscite riguardanti i mandati di ingegneria esterni. In particolare considerato il notevole stipendio del ricorrente, la sua assunzione rappresentava per il Comune un'uscita finanziaria aggiuntiva importante. Infatti analizzando le cifre a disposizione può essere sostenuta la conclusione del convenuto che l'assunzione di un ingegnere comunale non abbia portato a contenere/limitare in maniera significativa le spese per mandati esterni, tantomeno le spese complessive dell'ambito (cioè la somma di spese per

- 17 - mandati esterni + stipendio del ricorrente). Il fattore di tipo economico per la soppressione della funzione è quindi dato e non sta a codesto Tribunale analizzare in maniera più approfondita la questione. Tale fattore economico rappresenta un obiettivo operativo, tuttalpiù se si considera che tale fattore – cioè il contenimento dei costi - rappresentava lo scopo di assunzione del convenuto. Con riferimento alla prassi giudiziaria sopracitata gli argomenti del convenuto, inclusi gli altri argomenti sopraelencati di tipo organizzativo ed economico, a sostegno di una soppressione della funzione di ingegnere comunale appaiono come leciti obiettivi operativi. Da quanto suesposto si evince che la riorganizzazione è basata su ragioni serie e non è pretestuosa, ma giustificata, ne discende che lo è anche la soppressione della funzione e di conseguenza anche la disdetta ai sensi dell'art. 21 lett. g ROP è sorretta da un nesso causale sufficiente. Come tale rispetta gli interessi pubblici, è giustificata da motivi oggettivi e non è abusiva (contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente). Va inoltre osservato che il ROP in caso di disdetta non prevede l'offerta di un altro posto esigibile o di un'eventuale riqualifica. Inoltre come il convenuto giustamente nota, essendo il ricorrente stato esonerato dall'obbligo di prestare servizio dal 1° luglio 2022, egli non era più nominato al momento della pubblicazione del bando di segretario comunale il 10 agosto 2022 e quindi non poteva essergli trasmesso. Se poi si volesse applicare l'art. 17 LCPers, secondo cui al collaboratore a determinate condizioni viene versata una liquidazione se un posto viene soppresso per motivi di ordine economico o aziendale senza che possa essere offerto al collaboratore un altro posto esigibile o senza che vi sia la possibilità di una riqualificazione con un dispendio proporzionato che consenta la continuazione del rapporto di lavoro, va notato che secondo il convenuto, viste le qualifiche professionali del ricorrente, il contratto e la classe salariale, non ci sarebbe la possibilità di riconfigurare il rapporto di

- 18 - lavoro del ricorrente in altre funzioni. Questa conclusione appare sostenibile per quanto attiene al fatto eccepito dal ricorrente che il convenuto non gli avrebbe dato la possibilità di concorrere per un altro posto dirigenziale segnatamente per quello da segretario comunale. Di conseguenza, anche la censura di una presunta inattività nei suoi confronti da parte del convenuto non è da sentire. Infine per quanto riguarda il licenziamento in sé si ricorda che il convenuto prima di varare il licenziamento, ha dato possibilità al ricorrente di esprimersi al riguardo in applicazione del principio della proporzionalità, lasciandogli dieci giorni di tempo - che infine si sono allungati diventando diversi mesi - prima di dargli la disdetta. Quindi contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la concessione del diritto di essere sentito non è stata strumentale né contraria alla buona fede e la decisione è poi stata in seguito presa con risoluzione municipale di cui sopra. Inoltre anche se dei municipali potenzialmente avessero preteso un licenziamento basandosi su motivi personali, comunque la decisione (come giustamente sottolineato dal convenuto) è stata presa da un gremio - il Municipio - e come tale va accettata. Infine il materiale a disposizione non dimostra - come giustamente sostenuto dal convenuto - che il licenziamento sia stato ordinato per motivi inerenti alla persona del ricorrente. Per quanto riguarda la richiesta di edizione delle voci contabili del Comune del periodo in questione, delle risoluzioni inerenti alla fattispecie e dell'interrogatorio di diversi municipali, non risulta necessaria, la fattispecie risulta sufficientemente chiara grazie al materiale a disposizione. La soppressione della funzione di ingegnere comunale risulta giustificata e la susseguente disdetta del contratto di lavoro del ricorrente non abusiva. 4. Per quanto riguarda le spese processuali, va sottolineato che il Tribunale amministrativo per le controversie di diritto del personale fino a CHF

- 19 - 30'000.00 in analoga applicazione dell'art. 114 lett. c Codice di procedura civile (CPC; RS 272) segue la prassi di non addebitare spese processuali alle parti. Nel caso in esame non è stato contestato alcun importo, ma si è richiesto l'annullamento della risoluzione municipale risp. disdetta, (invece di chiedere una constatazione di abusività), per cui il presente procedimento è esente da spese (cfr. STA U 18 9 del 19 novembre 2019 consid. 6.1). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]